Descrizione
Visto il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 18 comma 1 lettera b (il datore di lavoro… designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza), e l’art. 43 comma 3 del medesimo decreto (i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero i rischi specifici dell’azienda o unità produttiva)